Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza del personale ferroviario, di cui all'art. 8 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 187, e' ridotto alla meta' per l'esercizio 1930-31.
[2]La ritenuta al personale di cui all'art. 5, lettera b), della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. '370, a partire dallo stesso esercizio, viene elevata al 14 per mille.
[3]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re emanera' i provvedimenti necessari per la definitiva sistemazione finanziaria dell'Opera di previdenza predetta, da attuarsi mediante la completa cessazione del cennato contributo da parte dell'Amministrazione ferroviaria.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
