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L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, in lire 900.000.000.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
