Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare -e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' allo stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
