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A decorrere dall'esercizio finanziario 1930-31, gli stanziamenti delle somme autorizzate dalle disposizioni contenute nell'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, concernente provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali, saranno attribuiti ad unico capitolo del bilancio che assumera' la denominazione stabilita per il Capitolo n. 70 del presente stato di previsione.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
