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Il limite di impegno, per le sovvenzioni da accordare, nell'esercizio finanziario 1930-31, alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' stabilito In L. 500.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 giugno 1930, n. 713
1La L. 2 giugno 1930, n. 713 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite d'impegno stabilito in L. 500.000 dall'art. 3 della legge 2 giugno 1930, n. 713, per le sovvenzioni da concedere alle funivie di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' ridotto, a cominciare dall'esercizio 1930-31, a L. 400.000".
Testo in vigore dal 13 novembre 1930 al 16 dicembre 2009
