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[1]L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 900,000,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
