Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformita' dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1 - tabelle B e C).
Testo in vigore dal 23 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
