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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini della legge 7 luglio 1907, numero 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle F e G).
Testo in vigore dal 28 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
