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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 25 marzo 1925 al 16 dicembre 2009
