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[1]Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle spese di carattere civile e militare e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, ne' con gli avanzi dei rispettivi bilanci, e' inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, uno speciale capitolo con la denominazione: «Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a maggiori o nuove spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, ne' cogli avanzi dei rispettivi bilanci».

[2]I prelevamenti dal detto fondo e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello delle colonie.

Testo in vigore dal 19 giugno 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1086~art4 · fonte del testo

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