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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1°) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
[3]2°) ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformita' dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D);
[4]3°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia, dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1936-37, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie;
[5]4°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1936-37, in conformita' del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta Colonia.
Testo in vigore dal 19 giugno 1936 al 16 dicembre 2009
