Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il contributo dello Stato, di cui alla legge 29 dicembre 1932, n. 1895, viene determinato per l'esercizio 1934-35 in L. 426.760.000, ripartito fra le diverse colonie ed il fondo a disposizione del Ministero, nel modo seguente:
[2]al bilancio della Tripolitania........ L. 165.500.000 al bilancio della Cirenaica..........» 165.500.000 al bilancio dell'Eritrea........... » 41.250.000 al bilancio della Somalia........... » 48.750.000 al fondo a disposizione del Ministero delle colonie..............» 5.760.000
[3]------------- -
[4]Totale...L. 426.760.000 -------------
[5]Le assegnazioni alle singole colonie sul fondo a disposizione predetto, verranno disposte dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 luglio 1934, n. 1168, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 440, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modificazione dell'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 460, il contributo dello Stato per il pareggio dei bilanci coloniali, viene stabilito, per l'esercizio 1934-35, in lire 392.040.000 ripartito fra le diverse Colonie ed il fondo a disposizione nel modo seguente: al bilancio della Tripolitania L. 146.600.000 al bilancio della Cirenaica » 147.700.000 al bilancio dell'Eritrea » 44.790.000 al bilancio della Somalia » 47.190.000 al fondo a disposizione del Ministero delle colonie » 5.760.000 -------------- Totale L. 392.040.000".
Testo in vigore dal 1 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
