Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci delle singole Colonie, gia' consolidato per gli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1932-33, in forza del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, viene fissato, per l'esercizio 1931-32, nelle cifre appresso indicate, in dipendenza dell'attuazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione dei prezzi, delle forniture e delle prestazioni d'opera:
[2]per la Tripolitania...... L. 167.600.000 per la Cirenaica....... » 182.700.000 per l'Eritrea......... » 20.700.000 per la Somalia......... » 45.000.000 _______________
[3]Totale... L. 416.000.000
[4]1
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1931 - Anno IX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 luglio 1931, n. 955, convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1581, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia, stabilito in L. 45.000.000, con l'art. 2 della legge 23 marzo 1931, n. 259, e' diminuito della somma di L. 2.000.000, che viene portata in aumento al contributo di L. 20.700.000, stabilito con la legge medesima, a pareggio del bilancio dell'Eritrea".
Testo in vigore dal 12 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
