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[1]Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: «Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie».
[2]Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze sara' provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi a pareggio dei bilanci coloniali, inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali medesimi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
