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[1]Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quali dove non vi si provveda con storni, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione:

[2]«Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie».

[3]Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze sara' provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi a pareggio dei bilanci coloniali, inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali medesimi.

Testo in vigore dal 19 giugno 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1250~art3 · fonte del testo

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