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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a far pagare le spese ordinarie e estraordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
[3]2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformita' dei rispettivi bilanci allegati alla precedente legge (tabelle B, C, D, E);
[4]3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, del Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'anno finanziario 1928-29, in conformita' dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.
Testo in vigore dal 19 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
