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[1]Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura quando non vi si provveda con storni, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: «Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie».
[2]Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sara' provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.
Testo in vigore dal 10 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
