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Il Ministro per le finanze e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1926-27, ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 3,000,000.
Testo in vigore dal 10 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
