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[1]I residui per spese straordinarie in Tripolitania e in Cirenaica rappresentati:
- a)dalla rimanenza di fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzati dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915 n. 990; dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84;
- b)dalla rimanenza di fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918; n.1698, e 23 marzo 1919, n. 528;
- c)dai resti di assegnazioni straordinarie di ogni altra provenienza, saranno trasferiti, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, sentiti i singoli Governatori, in articoli aggiunti unificati per ogni qualita' di opere, lavori e forniture.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1924.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
