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[1]Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e militare e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, e' inscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie ».

[2]Con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sara' provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili e militari ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-12-21;2075~art5 · fonte del testo

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