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Il Ministro per le finanze e' autorizzato - per l'esercizio finanziario 1921-25 - ad anticipare in conto corrente a quello delle Colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge - 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 3,000,000.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
