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[1]E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1940-41 la facolta' concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:
[2]Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.
[3]Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.
[4]Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere.
[5]Materiale per l'esercizio, ecc.
[6]Difese marittime e costiere, ecc.
[7]Combustibili liquidi e solidi, ecc.
[8]Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori ecc.
[9]Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
[10]Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.
[11]Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Di Revel
[16]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
