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Le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui sui capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi dal 1940-41 al 1944-45 eccettuate quelle provenienti dai capitoli concernenti spese di personale e spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto consuntivo, trasportate rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali ».
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
