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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1942-43, complessivamente la somma di L. 3.000.000.
[2]I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1942-43, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
