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La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941, n. 430, per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e' aumentata di L. 25.000.000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
