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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1942, n. 663
1La L. 28 maggio 1942, n. 663, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941, n. 430, per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e' aumentata di L. 25.000.000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa".
L. 17 maggio 1943, n. 474
2La L. 17 maggio 1943, n. 474, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La quota relativa all'esercizio finanziario 1943-44 della spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 430, per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e' aumentata di lire 45.000.000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa."
Testo in vigore dal 1 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
