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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilita' di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1938-39 complessivamente la somma di L. 3.000.000.

[2]I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1938-39, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 27 maggio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-02;568~art3 · fonte del testo

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