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[1]Le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928 n. 263, sono estese, in relazione al disposto del successivo articolo 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi Arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1935-36 complessivamente la somma di lire 3.000.000.
[2]I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1935-36, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 3 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
