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La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1935-36, in lire 12 milioni 500.000.
Testo in vigore dal 3 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
