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La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e' stabilita per l'esercizio finanziario 1935-36, in lire 17.500.000.
Testo in vigore dal 3 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
