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Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 2 della legge 8 giugno 1933, n. 622, e col Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, per l'esercizio 1935-36, saranno iscritte per lire 432.000.000 nella parte ordinaria, e per lire 5.000.000 in quella straordinaria, e per acquisti di scorte intangibili di materiali metallici.
Testo in vigore dal 3 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
