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[1]E' prorogata, a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, la facolta' concessa al Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:
[2]Corpo Reali equipaggi marittimi - Vestiario.
[3]Corpo Reali equipaggi marittimi - Viveri.
[4]Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.
[5]Difese marittime e costiere, ecc.
[6]Combustibili liquidi e solidi, ecc.
[7]Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
[8]Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
[9]Materiali e lavori di manutenzione, ecc. del Regio naviglio, ecc.
[10]Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Jung
[15]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 21 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
