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A modifica dell'art. 6 della legge 26 maggio 1932, n. 571, le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui nei capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi finanziari dal 1933-34 a tutto il 1936-37, eccettuate quelle provenienti da capitoli di spese fisse e di spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto consuntivo, trasportate, sino alla concorrenza della complessiva somma annua di L. 4.000.000, rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo ai « lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e basi navali », e per la parte eventualmente eccedente saranno devolute in aumento ai fondi per le nuove costruzioni navali.
Testo in vigore dal 21 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
