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La quota annua autorizzata con l'art. 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1932-33, in L. 19.100.000.
Testo in vigore dal 10 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
