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Le assegnazioni autorizzate con l'art. 2 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per il capitolo di parte ordinaria relativo a «Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazioni di navi, ecc.», e per il capitolo di parte straordinaria relativo al «Fondo complementare per le nuove costruzioni navali» vengono stabilite, per l'esercizio finanziario 1932-33, nelle rispettive somme di L. 400.000.000 e di L. 325.000.000.
Testo in vigore dal 10 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
