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[1]Le disposizioni dell'art. 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto dal successivo art. 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1931-32, la somma di L. 4.000.000. I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1931-32, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono quelli descritti nell'annessa tabella A. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
