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[1]E' autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, da inscriversi in sette rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1936-37, delle quali le prime sei di L. 17.000.000 ognuna o l'ultima di L. 18.000.000.
[2]La quota a carico dell'esercizio 1930-31 e' assegnata al capitolo n. 81 dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
