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[1]Le disposizioni degli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1929-30, la somma di L. 4,000,000.
[2]I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa, tabella A.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
