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Lo stanziamento autorizzato con l'art. 5 della legge 3 giugno 1926, n. 910, per le spese di «Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc.», e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1929-30, della somma di L. 40,000,000.
Testo in vigore dal 20 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
