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[1]Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 1uglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1927-28, la somma di L. 5,000,000.
[2]I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.
Testo in vigore dal 16 aprile 1927 al 16 dicembre 2009
