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[1]Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 1uglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1927-28, la somma di L. 5,000,000.

[2]I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.

Testo in vigore dal 16 aprile 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-04-07;451~art3 · fonte del testo

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