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[1]A termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n 650, il Ministero delle finanze e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1927-28, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 32,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.

[2]Le Regie sezioni di tesoreria provinciale sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

Testo in vigore dal 16 aprile 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-04-07;451~art2 · fonte del testo

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