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[1]Ai termini delle leggi 20 giugno 1909. n. 366, e 2 luglio 1911, n. 630, il Ministero delle finanze e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1926 27, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 28,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo o dei corpi a terra. 1
[2]Le delegazioni del Tesoro sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 novembre 1926, n. 1998, convertito senza modificazioni dalla L. 9 giugno 1927, n. 918, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1926-27, e' elevato a L. 32,000,000 il limite massimo, stabilito in L. 28,000,000 con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 910, per le anticipazioni che il Ministero delle finanze e' autorizzato ad effettuare in conto corrente al Ministero della marina, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo o di Corpi a terra".
Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009
