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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 92,000,000 in aggiunta agli stanziamenti ordinari stabiliti dal precedente art. 4, con la facolta' e modalita' di cui all'articolo stesso.

[2]Tale assegnazione sara' inscritta in apposito capitolo, con la denominazione «Fondo complementare per le costruzioni navali», nella somma di L. 23,000,000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1929-30.

Testo in vigore dal 30 maggio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-05-24;726~art5 · fonte del testo

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