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Fermo il disposto dell'art. 4 (modificato) del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-1925, reso esecutivo con la legge 28 giugno 1924, n. 1001, per l'esercizio provvisorio dei bilanci, e' autorizzata, nei modi consentiti dal trattato di Washington, la costruzione di nuove unita', da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, nei limiti dell'annuo stanziamento di L. 177,000,000, per gli esercizi dal 1925-26 al 1929-30, ivi compresi gli impegni assunti per le costruzioni autorizzate coi precedenti provvedimenti, oltre le somme provenienti dalla vendita di navi radiate ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800.
Testo in vigore dal 30 maggio 1925 al 23 giugno 1926
