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[1]Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti, nel loro complesso, non potranno eccedere, durante l'esercizio 1925-26, la somma di L. 4,000,000.
[2]I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.
Testo in vigore dal 30 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
