Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 2 luglio 1911, n. 630, il Ministero delle finanze e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1925-26, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 28,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.
[2]Le delegazioni del Tesoro sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.
Testo in vigore dal 30 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
