Art. 5
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad alienare la Regia nave Andrea Doria in quanto non ritenga maggiormente opportuna la sua demolizione negli stabilimenti militari della R. marina.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 giugno 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
