Art. 6
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La facolta' concessa al Governo dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti Reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, e' estesa all'esercizio 1910-911.
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
