Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La facolta' concessa dagli articoli 3 e 5 della legge 5 luglio 1908, n. 367, e' prorogata per un periodo di due anni.
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
