Art. 3
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[1]A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1910-911, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.
[2]Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
